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Il prezzo dello Stato e la politica antitrust

Quando lo Stato incide sui prezzi, cambia anche la concorrenza: quali sfide si aprono per la politica antitrust? L’editoriale di Federico Boffa.

Von Federico Boffa

Una mano impugna una pistola di erogazione inserita nel bocchettone del serbatoio di un’auto bianca.
Il problema è destinato ad andare oltre i carburanti. Foto: Unsplash | engin akyurt

La recente introduzione da parte di ENI, subito seguita da IP, di un tetto di prezzo alla benzina e al gasolio in qualità di “contributo di solidarietà al Paese” riflette bene il nuovo clima geopolitico internazionale e solleva importanti questioni di concorrenza, che potrebbero spingere a ripensare alcuni confini della politica antitrust. 

Eni è infatti una società quotata, ma il ministero dell’Economia, direttamente e attraverso Cassa depositi e prestiti, possiede il 33,09 per cento del capitale e ne esercita il controllo di fatto. IP è invece posseduta al 99,82 per cento da SOCAR, la società petrolifera di Stato azera. Nel settore energetico, come in diversi altri settori strategici, convivono imprese private e pubbliche. Negli ultimi decenni, tuttavia, nei mercati aperti alla concorrenza si era progressivamente affermato il principio secondo cui la proprietà pubblica non dovesse tradursi in una logica di comportamento commerciale radicalmente diversa da quella delle imprese private.

Il vento sta però cambiando. La crescente importanza della geopolitica e della politica industriale sembra rendere più permeabile il confine tra politica pubblica e decisioni commerciali delle imprese partecipate, rendendo più frequente l’utilizzo delle seconde anche per perseguire obiettivi che vanno oltre la redditività dell’impresa.

Come può dunque reagire un’autorità antitrust, la cui missione è quella di tutelare la concorrenza? 

Una parte dell’analisi sarà tradizionale e ricadrà nelle categorie classiche. Occorrerà anzitutto capire come il tetto venga applicato nei rapporti tra le compagnie e i gestori indipendenti: un prezzo massimo di rivendita è normalmente ammesso, mentre un prezzo apparentemente massimo che diventi di fatto fisso attraverso incentivi, compensazioni o pressioni potrebbe ricadere nella disciplina della resale price maintenance. Andrà inoltre esclusa qualsiasi forma di coordinamento, diretto o indiretto, fra compagnie concorrenti, così come andrà verificato se ricorrano le condizioni per configurare una politica di prezzi predatori.

Esaurite queste prime domande, ne emerge però una nuova, per rispondere alla quale le autorità antitrust potrebbero essere meno attrezzate. Come deve essere valutato il comportamento di un’impresa a controllo pubblico quando una decisione commerciale può essere giustificata non soltanto dai rendimenti ottenuti sul mercato in cui opera, ma anche da benefici di natura politica o strategica?

Il rapporto con il governo costituisce naturalmente da sempre un elemento rilevante per imprese come ENI, così come per molte altre società partecipate. La peculiarità nasce però quando il valore di quel rapporto può incidere direttamente, e dichiaratamente, sulla convenienza di una specifica politica di prezzo. Un’impresa privata può accettare margini più bassi per conquistare clienti, aumentare le quantità vendute o rafforzare il proprio marchio. Un’impresa controllata da uno Stato può avere, in aggiunta, un ritorno che si manifesta fuori dal mercato nel quale avviene la competizione. Per ENI, contribuire a contenere il costo dei carburanti può ridurre i costi per famiglie e imprese, attenuare le pressioni inflazionistiche e sostenere la competitività dei settori più esposti ai prezzi dell’energia e dei trasporti, rafforzando al tempo stesso il rapporto con il proprio azionista pubblico e con il governo. Per SOCAR, rispondere alla richiesta del governo italiano può tradursi in un beneficio nell’ambito delle più ampie relazioni economiche e diplomatiche tra Azerbaijan e Italia. Giorgia Meloni, nel ringraziare IP, ha ringraziato direttamente anche il presidente azero Ilham Aliyev, definendo la decisione un elemento che «rafforza la nostra cooperazione».

L’Antitrust italiana potrebbe dunque trovarsi tra le prime istituzioni regolatorie chiamate a chiarire fino a che punto gli strumenti esistenti siano sufficienti quando una decisione commerciale di un’impresa pubblica incorpora considerazioni che esulano dal mercato nel quale essa compete. La risposta potrebbe essere che le categorie attuali sono perfettamente adeguate e che, in assenza di intese, abuso o sostegno pubblico rilevante ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato, non vi sia alcun problema antitrust. Questo significherebbe che il principio di neutralità competitiva tra imprese pubbliche e private non coincide necessariamente con l’uguaglianza delle loro funzioni obiettivo. Oppure, il caso potrebbe mostrare che proprio la crescente divergenza tra le funzioni obiettivo delle imprese pone un problema concorrenziale che gli strumenti attuali non sono stati concepiti per affrontare.

Il problema è destinato ad andare oltre i carburanti. In molti Paesi, imprese pubbliche e private competono negli stessi mercati, anche in settori strategici come energia, trasporti, infrastrutture e servizi finanziari. Potrebbe quindi essere questa, più del prezzo di un litro di benzina, la questione con cui l’antitrust dovrà fare i conti nei prossimi anni.

Questo articolo è stato pubblicato su Italy Post.

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